IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995; Viste le linee direttrici per riavvicinare le condizioni di trasmissione dei risultati statistici dei programmi annuali di controllo degli Stati membri, approvate il 19 dicembre 1995 dal Comitato permanente dei prodotti alimentari della Commissione europea; Al fine di aderire alla richiesta della Commissione europea relativa alle modalita' di trasmissione dei predetti risultati statistici e di armonizzare le stesse con quelle gia' operanti in ambito nazionale; Accertato che per tale adempimento e' necessario modificare le appendici 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995 sopra citato; Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica del 14 luglio 1995, in base al quale il Ministro della sanita', con proprio decreto, puo' provvedere alla modifica delle Appendici 1, 2 e 3 del citato decreto; Sentita la Commissione interregionale permanente di coordinamento per i problemi relativi al controllo ufficiale degli alimenti e bevande; Decreta: Art. 1. 1. Le appendici 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995, contenente l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto. Roma, 8 ottobre 1998 Il Ministro: BINDI