IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995
contenente  l'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle  regioni  e
province  autonome  sui  criteri  uniformi  per  l'elaborazione   dei
programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n.   260 del 7
novembre 1995;
 Viste  le  linee  direttrici  per  riavvicinare  le  condizioni   di
trasmissione  dei  risultati  statistici  dei  programmi  annuali  di
controllo degli Stati membri,  approvate  il  19  dicembre  1995  dal
Comitato   permanente   dei  prodotti  alimentari  della  Commissione
europea;
  Al  fine  di  aderire  alla  richiesta  della  Commissione  europea
relativa  alle  modalita'  di  trasmissione  dei  predetti  risultati
statistici e di armonizzare le stesse con  quelle  gia'  operanti  in
ambito nazionale;
Accertato  che  per  tale  adempimento  e'  necessario  modificare le
appendici 2 e 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  del  14
luglio 1995 sopra citato;
  Visto,   in  particolare,  l'art.  9,  comma  1,  del  decreto  del
presidente della Repubblica del 14 luglio 1995, in base al  quale  il
Ministro  della  sanita',  con  proprio decreto, puo' provvedere alla
modifica delle Appendici 1, 2 e 3 del citato decreto;
  Sentita la Commissione interregionale permanente  di  coordinamento
per  i  problemi  relativi  al  controllo  ufficiale degli alimenti e
bevande;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le appendici 2 e 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica
del  14  luglio  1995, contenente l'atto di indirizzo e coordinamento
alle  regioni  e  province  autonome   sui   criteri   uniformi   per
l'elaborazione  dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e
bevande, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.
   Roma, 8 ottobre 1998
                                                   Il Ministro: BINDI